Informazioni aziendali riservate
Lo studio Biesse supporta i propri clienti nel perseguire l'illecita sottrazione di informazioni aziendali riservate.
Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, sono tutelate dagli articoli 99 e 100 del Codice della Proprietà Industriale. Tali informazioni devono essere soggette al legittimo controllo del detentore e devono:
- essere segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- essere soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- avere valore economico in quanto segrete.
Sono inoltre protetti i dati (ad esempio sperimentali, n.d.s.) relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno. È il caso tipico delle prove svolte in previsione dell'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
La divulgazione o l'utilizzo illeciti delle informazioni segrete o riservate costituisce inoltre un atto non conforme ai principi della correttezza professionale ai sensi dell'articolo 2598, n. 3, Codice civile.
Spesso la sottrazione illecita di informazioni aziendali riservate è attuata dai dipendenti dimissionari di una azienda che copiano CD-Rom, file CAD, progetti, ecc., per poterli utilizzare dopo essere stati assunti da una seconda azienda concorrente della prima.
